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11 settembre 2009 5 11 /09 /settembre /2009 13:05

ATTO DI OPPOSIZIONE - DIFFIDA E MESSA IN MORA

al Sig. Prefetto di ____________

c/o Comando Polizia Municipale ____________

Via _____________ n.___ ____________

e p.c. al Sig. Sindaco di ____________

Oggetto: Ricorso ex artt. 203 e 204 CdS avverso verbali allegati :………………………..

notif. ………………in data…………………. a ………………………………………

per accertamento di nullità dei verbali di contravvenzione allegati in copia originale perché senza

indicazione precisa  della presunta infrazione e notificato a presunto trasgressore dal

Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di ____________, tramite unico e inidoneo

programma informatico che identifica tutti i verbalizzanti come agenti (???), senza specificare e distinguere se il verbalizzante sia stato un ausiliario al traffico o un’agente di polizia municipale,violando la normativa vigente detta anche dal codice della Strada e i principi stabiliti dalla Cassazione, sentenza a Sezioni Unite, per cui posteggiare sulle strisce blu senza ticket è legittimo e non è dovuto pagamento se non c'è parcheggio libero in zona, nonché la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e sul diritto di difesa del cittadino, ma preliminarmente la giurisprudenza della Corte di Cassazione .

L’istante ……………………………………………., in virtù della normativa vigente a norma e per gli effetti dell’art. 203 C.d.s, in contestazione a verbale di contravvenzione (allegato) notificato dal Dipartimento di Polizia municipale del Comune di ____________

preliminarmente propone formale opposizione

chiedendo la sospensione dell’esecutivita’, l’annullamento e l’archiviazione dell’accertamento e del verbale stesso (allegato), per i seguenti motivi:

infondatezza, irregolarità e nullità del verbale in oggetto, a norma e per gli effetti della normativa vigente in quanto ha omesso di precisare la sua qualifica e  violando il diritto di difesa del ricorrente medesimo, come dimostrabile con prova documentale e per testi, nonchè accertabile in sede di comparizione personale, che si richiede per fornire precisi chiarimenti sulla infrazione rilevata dall’agente operante .

In subordine, comunque, il verbale opposto risulta nullo, infatti, come nel caso de quo

preliminarmente "le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento devono essere disapplicate,

dall’Autorità adita, per avere la P.A. opposta ignorato e violato il disposto dell'articolo 9 della

legge n. 317/67 ed i principi costituzionali, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle

immediate vicinanze di tutte le strisce blu a pagamento. In pratica, senza le zone di sosta

libere non si possono elevare multe anche a chi non espone il tagliando di sosta, come già

stabilito dalla Cassazione, che sottolinea vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi

istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di

prevedere anche aree di parcheggio libero". Inoltre il verbale opposto risulta nullo in quanto

copia meccanizzata e non conforme all’originale da cui è totalmente diverso, mancante della firma

dell’ accertatore in originale, come prescritto dalla legge e dalle ultime sentenza di Cassazione,

nonché della firma del responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in violazione dell’art. 6 quater

L.15/3/91 n. 80 conv.per D.L.. Infatti il verbale notificato a mezzo posta non è rispondente a quanto

prescritto dall’articolo 385 comma 3 del regolamento di attuazione del CdS. In particolare, essendo

stata notificata copia e non originale, essa deve essere sottoscritta dall’agente accertatore. La firma

per autentica della copia, posta dal comandante del servizio di Polizia Municipale è a stampa e non

in originale come prescritto. Sul medesimo verbale non è specificato, come prescritto dalle norme

in materia, che il ricorso può presentarsi anche a mezzo posta, e non solo a mano, e non è indicato

l’indirizzo dell’ufficio al quale va presentato il ricorso, essendo genericamente riportata la dicitura

“…a questo Comando di Polizia Municipale”. Tale omissione comporta l’annullabilità dell’atto ove

eccepita nei termini come nel caso di specie, in quanto lede i diritti alla difesa costituzionalmente

garantiti.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 204 CdS e successive modifiche, il sottoscritto chiede di essere

ascoltato dall’Autorità Prefettizia, la quale è obbligata a convocare l'audizione richiesta e a

rispondere al ricorso, il tutto entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento del ricorso

medesimo. In mancanza di audizione e risposta entro il suddetto termine il ricorso – come da

sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia – è da intendersi accolto e ogni ulteriore

eventuale ingiunzione di pagamento è da considerarsi nulla e costituente comportamento negligente,

esponendo pertanto la P.A. alla responsabilità risarcitoria come da sentenza Cassazione n.500/99.

Inoltre il verbale originario risulta nullo, in virtù della normativa vigente, in quanto tutto potrebbe

essere solo conseguenza di un errore materiale da parte dell’ accertatore.

Alla parte ricorrente, inoltre, veniva notificato verbale di contravvenzione per presunta infrazione

del Codice della Strada dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di _________, con

intimazione di pagamento di un importo di euro _____________ per le supposte violazioni. In via

preliminare, quindi, si evidenzia anche l’ingiustificata ed inammissibile maggiorazione della

sanzione indicata nei verbali causa l’indebita applicazione delle spese postali di notifica (tenuto

conto che una racc.ta a.r. normalmente costa euro 3,00) e spese di accertamento non meglio

precisate (costo della misura al p.r.a. euro 2,80 o meglio accertamento tramite terminale pari a

costo zero) addirittura calcolate in euro 13,40 che sommate alla sanzione prevista per la

presunta infrazione, fanno lievitare la contravvenzione di ulteriori 13,40 euro, somma che se non

giustificata potrebbe configurare un ingiustificato arricchimento. Inoltre la notifica del predetto

verbale in copia meccanizzata (allegato), impedisce assolutamente l’individuazione della figura

giuridica del verbalizzante e quindi del titolo e dell’autorità ad essa conferita, impedendo al

presunto trasgressore di poter esercitare regolarmente il proprio diritto di impugnazione e difesa. Si deve considerare che numerosi verbali di contravvenzione, notificati senza la dovuta e prevista distinzione della qualifica ed autorità del verbalizzante, risultano illegittimamente e confusamente attribuiti a generici agenti verbalizzanti (???) ma in realtà, invece, sono elevati e sottoscritti da semplici “ausiliari del traffico” ex art. 17 comma 132 della L. 127/97, dipendenti della____________, che più volte però sottoscrivono verbali di contravvenzione senza averne i qualificati poteri o meglio ancora, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, travalicando e oltrepassando i limiti di una condotta e/o di un potere lecito, autorizzato e a loro attribuiti dal Sindaco ex art. 132 L. 15/3/97 n.59 (legge Bassanini), generandosi così una violazione del diritto alla trasparenza degli atti amministrativi e del diritto di difesa del ricorrente che ritiene di essere stato multato da un effettivo pubblico ufficiale.

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto,

INVITA E DIFFIDA

L’amministrazione Comunale di ____________, in persona del Sindaco p. t. e dell’Assessore p.t.

alla viabilità, presso la Casa Comunale, non chè il Dipartimento di Polizia municipale del Comune

di ____________ :

1) a non dare seguito ed annullare e ritirare i verbali di contravvenzione notificati in modo

irregolare ed impreciso al presunto trasgressore, tramite unico ed inidoneo programma

informatico di elaborazione del verbale meccanizzato, che non specifica e chiarisce la qualifica

del verbalizzante, che spesso, invece, risulta essere un ausiliario del traffico e non un agente della

polizia municipale come indicato nei verbali notificati, oltretutto nulli ed infondati in fatto e diritto,

come recentemente stabilito dalla Cassazione in  merito alla contestata infrazione de quo;

2) a precisare e specificare il reale costo delle spese di notifica ed accertamento dei verbali

completamente addebitate al presunto trasgressore e calcolate nella complessiva somma di euro

13,40, importo risultante esagerato, ingiustificato ed inammissibile a confronto con i reali e

quotidiani costi delle spese postali e dell’eventuale accertamento di proprietà dei veicoli tramite misura p. r. a.;

, con osservanza

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  • : La pressione dell’omologazione, l’egoismo altrui lo hanno spinto verso la più triste e irreversibile delle scelte Con lui si è chiusa l’epoca degli ideali della società nuova. Ora, in questa fase di passaggio, dove il ricordo di quegli ideali fluttua nell’aria, sta a noi restituire fiato alle travolgenti spinte del secolo scorso.
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