ATTO DI OPPOSIZIONE - DIFFIDA E MESSA IN MORA
al Sig. Prefetto di ____________
c/o Comando Polizia Municipale ____________
Via _____________ n.___ ____________
e p.c. al Sig. Sindaco di ____________
Oggetto: Ricorso ex artt. 203 e 204 CdS avverso verbali allegati :………………………..
notif. ………………in data…………………. a ………………………………………
per accertamento di nullità dei verbali di contravvenzione allegati in copia originale perché senza
indicazione precisa della presunta infrazione e notificato a presunto trasgressore dal
Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di ____________, tramite unico e inidoneo
programma informatico che identifica tutti i verbalizzanti come agenti (???), senza specificare e distinguere se il verbalizzante sia stato un ausiliario al traffico o un’agente di polizia municipale,violando la normativa vigente detta anche dal codice della Strada e i principi stabiliti dalla Cassazione, sentenza a Sezioni Unite, per cui posteggiare sulle strisce blu senza ticket è legittimo e non è dovuto pagamento se non c'è parcheggio libero in zona, nonché la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi e sul diritto di difesa del cittadino, ma preliminarmente la giurisprudenza della Corte di Cassazione .
L’istante ……………………………………………., in virtù della normativa vigente a norma e per gli effetti dell’art. 203 C.d.s, in contestazione a verbale di contravvenzione (allegato) notificato dal Dipartimento di Polizia municipale del Comune di ____________
preliminarmente propone formale opposizione
chiedendo la sospensione dell’esecutivita’, l’annullamento e l’archiviazione dell’accertamento e del verbale stesso (allegato), per i seguenti motivi:
infondatezza, irregolarità e nullità del verbale in oggetto, a norma e per gli effetti della normativa vigente in quanto ha omesso di precisare la sua qualifica e violando il diritto di difesa del ricorrente medesimo, come dimostrabile con prova documentale e per testi, nonchè accertabile in sede di comparizione personale, che si richiede per fornire precisi chiarimenti sulla infrazione rilevata dall’agente operante .
In subordine, comunque, il verbale opposto risulta nullo, infatti, come nel caso de quo
preliminarmente "le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento devono essere disapplicate,
dall’Autorità adita, per avere la P.A. opposta ignorato e violato il disposto dell'articolo 9 della
legge n. 317/67 ed i principi costituzionali, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle
immediate vicinanze di tutte le strisce blu a pagamento. In pratica, senza le zone di sosta
libere non si possono elevare multe anche a chi non espone il tagliando di sosta, come già
stabilito dalla Cassazione, che sottolinea vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi
istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di
prevedere anche aree di parcheggio libero". Inoltre il verbale opposto risulta nullo in quanto
copia meccanizzata e non conforme all’originale da cui è totalmente diverso, mancante della firma
dell’ accertatore in originale, come prescritto dalla legge e dalle ultime sentenza di Cassazione,
nonché della firma del responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in violazione dell’art. 6 quater
L.15/3/91 n. 80 conv.per D.L.. Infatti il verbale notificato a mezzo posta non è rispondente a quanto
prescritto dall’articolo 385 comma 3 del regolamento di attuazione del CdS. In particolare, essendo
stata notificata copia e non originale, essa deve essere sottoscritta dall’agente accertatore. La firma
per autentica della copia, posta dal comandante del servizio di Polizia Municipale è a stampa e non
in originale come prescritto. Sul medesimo verbale non è specificato, come prescritto dalle norme
in materia, che il ricorso può presentarsi anche a mezzo posta, e non solo a mano, e non è indicato
l’indirizzo dell’ufficio al quale va presentato il ricorso, essendo genericamente riportata la dicitura
“…a questo Comando di Polizia Municipale”. Tale omissione comporta l’annullabilità dell’atto ove
eccepita nei termini come nel caso di specie, in quanto lede i diritti alla difesa costituzionalmente
garantiti.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 204 CdS e successive modifiche, il sottoscritto chiede di essere
ascoltato dall’Autorità Prefettizia, la quale è obbligata a convocare l'audizione richiesta e a
rispondere al ricorso, il tutto entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento del ricorso
medesimo. In mancanza di audizione e risposta entro il suddetto termine il ricorso – come da
sentenze della Suprema Corte di Cassazione in materia – è da intendersi accolto e ogni ulteriore
eventuale ingiunzione di pagamento è da considerarsi nulla e costituente comportamento negligente,
esponendo pertanto la P.A. alla responsabilità risarcitoria come da sentenza Cassazione n.500/99.
Inoltre il verbale originario risulta nullo, in virtù della normativa vigente, in quanto tutto potrebbe
essere solo conseguenza di un errore materiale da parte dell’ accertatore.
Alla parte ricorrente, inoltre, veniva notificato verbale di contravvenzione per presunta infrazione
del Codice della Strada dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di _________, con
intimazione di pagamento di un importo di euro _____________ per le supposte violazioni. In via
preliminare, quindi, si evidenzia anche l’ingiustificata ed inammissibile maggiorazione della
sanzione indicata nei verbali causa l’indebita applicazione delle spese postali di notifica (tenuto
conto che una racc.ta a.r. normalmente costa euro 3,00) e spese di accertamento non meglio
precisate (costo della misura al p.r.a. euro 2,80 o meglio accertamento tramite terminale pari a
costo zero) addirittura calcolate in euro 13,40 che sommate alla sanzione prevista per la
presunta infrazione, fanno lievitare la contravvenzione di ulteriori 13,40 euro, somma che se non
giustificata potrebbe configurare un ingiustificato arricchimento. Inoltre la notifica del predetto
verbale in copia meccanizzata (allegato), impedisce assolutamente l’individuazione della figura
giuridica del verbalizzante e quindi del titolo e dell’autorità ad essa conferita, impedendo al
presunto trasgressore di poter esercitare regolarmente il proprio diritto di impugnazione e difesa. Si deve considerare che numerosi verbali di contravvenzione, notificati senza la dovuta e prevista distinzione della qualifica ed autorità del verbalizzante, risultano illegittimamente e confusamente attribuiti a generici agenti verbalizzanti (???) ma in realtà, invece, sono elevati e sottoscritti da semplici “ausiliari del traffico” ex art. 17 comma 132 della L. 127/97, dipendenti della____________, che più volte però sottoscrivono verbali di contravvenzione senza averne i qualificati poteri o meglio ancora, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, travalicando e oltrepassando i limiti di una condotta e/o di un potere lecito, autorizzato e a loro attribuiti dal Sindaco ex art. 132 L. 15/3/97 n.59 (legge Bassanini), generandosi così una violazione del diritto alla trasparenza degli atti amministrativi e del diritto di difesa del ricorrente che ritiene di essere stato multato da un effettivo pubblico ufficiale.
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto,
INVITA E DIFFIDA
L’amministrazione Comunale di ____________, in persona del Sindaco p. t. e dell’Assessore p.t.
alla viabilità, presso la Casa Comunale, non chè il Dipartimento di Polizia municipale del Comune
di ____________ :
1) a non dare seguito ed annullare e ritirare i verbali di contravvenzione notificati in modo
irregolare ed impreciso al presunto trasgressore, tramite unico ed inidoneo programma
informatico di elaborazione del verbale meccanizzato, che non specifica e chiarisce la qualifica
del verbalizzante, che spesso, invece, risulta essere un ausiliario del traffico e non un agente della
polizia municipale come indicato nei verbali notificati, oltretutto nulli ed infondati in fatto e diritto,
come recentemente stabilito dalla Cassazione in merito alla contestata infrazione de quo;
2) a precisare e specificare il reale costo delle spese di notifica ed accertamento dei verbali
completamente addebitate al presunto trasgressore e calcolate nella complessiva somma di euro
13,40, importo risultante esagerato, ingiustificato ed inammissibile a confronto con i reali e
quotidiani costi delle spese postali e dell’eventuale accertamento di proprietà dei veicoli tramite misura p. r. a.;
, con osservanza