La pressione dell’omologazione, l’egoismo altrui lo hanno spinto verso la più triste e irreversibile delle scelte Con lui si è chiusa l’epoca degli ideali della società nuova. Ora, in questa fase di passaggio, dove il ricordo di quegli ideali fluttua nell’aria, sta a noi restituire fiato alle travolgenti spinte del secolo scorso.
Le Autorità milanesi (prefettura&questura) permisero una manifestazione neofascista nazionale pubblica, organizzata per il primo pomeriggio dal Movimento Sociale-Fiamma Tricolore, con gesti e cori inneggianti al fascismo e al duce (come attestarono i video della Digos e per i quali, con una sentenza del 20/12/07 del Tribunale di Milano - ottava sezione penale - sono stati condannati per reato di apologia del fascismo alcuni partecipanti al corteo in corso Venezia e al comizio in piazza S.Babila), senza dare l'autorizzazione anche alla manifestazione antifascista, organizzata per la tarda mattinata da autonomi e centri sociali (ma la sinistra tutta avrebbe dovuto dare una risposta ferma contro la manifestazione fascista) per far valere i princìpi della nostra Costituzione repubblicana e antifascista (che dovrebbe essere anche quella alla quale prestano giuramento le Forze dell'Ordine, che invece hanno difeso il corteo fascita anzichè vietarlo e che, nelle persone dei carabinieri, hanno rivolto agli antifascisti fermati le seguenti frasi: “Fosse per me questi li ammazzerei tutti” “zecche di merda” “Altro che galera ci vorrebbe per voi”).
Stiamo assistendo ad un giudizio severo (l'allarme sociale) sulla base della valutazione dei precedenti penali, nonostante la non contemporaneità
Nei princìpi costituzionali della funzione rieducativa della pena sono state introdotte misure alternative alla detenzione (al quale possono accedere persone in stato di libertà formulando istanza di ammissione); i presupposti per tale concessione sono il limite di pena da un lato, l'idoneità dell'interessato all'affidamento in prova e l'assenza di pericolo di recidiva. Può essere considerato "pericoloso" per la comunità una persona arrestata a più di un mese di distanza da quegli avvenimenti senza prove dirette, applicando il concetto di "concorso morale" con relativa custodia cautelare (con l'imputazione, per il reato risalente al fascistico Codice Rocco, di devastazione e saccheggio*) e rendendo giuridicamente plausibile, sebbene non ci sia responsabilità diretta come la legge stabilisce, che si è moralmente corresponsabili?
Non dobbiamo smettere, per questo, di rivendicare la giustezza di pratiche di resistenza solidali per contrastare quelle politiche di delimitazione della partecipazione che da una parte erodono gli spazi di libertà, sia individuale che collettiva, e dall'altra esercitano la repressione di qualsiasi dissenso!
*Dal dossier "Quel giorno a Milano era caldo" a cura di Libera - Spazio Sociale Autogestito raso al suolo l'
8 agosto 2008 per la costruzione di un Autodromo (che non ha ancora tutte le licenze!)
"...La dottrina relativa al reato di devastazione e saccheggio mette chiaramente in luce come il reato non sia una semplice serie di danneggiamenti e di rapine, ma come sia una fattispecie qualitativamente diversa, in cui l'ordine pubblico viene leso al punto tale da costituire una concreta minaccia per la vita collettiva. Come hanno ben ricordato molti avvocati, tutti gli eventi di corso Buenos Aires sono durati meno di un'ora, la maggior parte della quale passata da parte di forze dell'ordine e manifestanti a fronteggiarsi senza che nulla accadesse. In tutto questo tempo i passanti e i curiosi erano a fianco della barricata monca che prendeva fuoco, a fare foto con il telefonino per avere come souvenir un lancio di lacrimogeno. Meno di 5 minuti dopo i fatti lo shopping milanese era già ripreso. Un contesto che rende ridicolo affermare che la situazione fosse talmente fuori controllo da costituire una concreta minaccia per la vita collettiva, a meno che non si voglia seguire l'ondata pro isteria collettiva di media e politicanti...
...Il tutto sembra ancora più ridicolo quando si osserva come le forze dell'ordine abbiano caricato una volta sola per davvero arrestando circa un quarto delle persone presenti e ponendo fine alla situazione. Difficilmente si può paragonare tutto questo ai precedenti per il reato di devastazione e saccheggio previsti dalla dottrina: “gli eventi dopo i bombardamenti di Benevento (1942)”, un evento che difficilmente si può
avvicinare a corso Buenos Aires. Per non parlare dei precedenti più recenti, ricordati dall'avv. Vanni: durante i tumulti del 1960 contro il governo Tambroni a Palermo “si era spaccato tutto, assalendo banche, il municipio e i negozi, di tutto. Ci furono 144 feriti non gravi tra le ffoo. Furono fermate 364 persone, di cui 55 andarono a processo. Dei 55 solo 2 furono condannati per devastazione e saccheggio, ma a entrambi furono garantite le attenuanti di alto valore morale e sociale per aver combattuto per migliorare e progredire le condizioni sociali dei lavoratori; si trovano bombe ovunque; molti manifestanti erano armati; tutti i semafori e le aiuole sono state distrutte; piu' di cento tra agenti e carabinieri sono stati feriti"...
...Ma il problema non si limita a una questione politica o giurisprudenziale. Il problema si estende nel reame della fabbricazione delle prove. In questo i carabinieri, veri registi dell'operazione 419 c.p., hanno dato il meglio di sé.
Se riguardiamo i filmati dell'11 marzo ci rendiamo conto che i danni concretamente relativi agli scontri che sono avvenuti riguardano: meno di cinque auto date alle fiamme e poste di traverso sulla carreggiata; due o tre negozi danneggiati; l'incendio dell'AN point e accidentalmente di un edicola. Inaspettatamente dalle relazioni dei carabinieri di quel giorno notiamo un elenco di quasi cento (100!) veicoli, per molti dei quali la denuncia parla di graffi, che lo stesso proprietario non saprebbe collocare in quel giorno o nei giorni precedenti o successivi.
Ignari della necessità di un salto qualitativo e non quantitativo nei danneggiamenti per portare al reato di devastazione e saccheggio, ci immaginiamo questi poveracci del nucleo operativo che vanno a cercare uno per uno i proprietari delle auto per convincerli ad accollare all'11 marzo anche l'incidente occorsogli due mesi prima.
Ma non basta. Perché il 419 del c.p. prevede oltre alla devastazione, e quindi nella semplice mente dell'appuntato una serie di danneggiamenti, anche dei saccheggi. Come fare? Scopriamo da due denunce che durante la fuga i manifestanti (che ricordiamo sono stati dispersi nel giro di pochi minuti e inseguiti fino a Città Studi, circa cinque o sei chilometri da corso buenos aires) avrebbero trafugato 8.000 pezzi di bigiotteria e altri materiali da una bancarella di un ambulante che opera sull'angolo di viale Tunisia, e circa quaranta (40) mila euro di merce di un altro ambulante. Lascia o raddoppia? Ci vuole molto coraggio per credere alla verosimiglianza di queste denunce, ma si sa i permessi di soggiorno e i permessi per tenere le bancarelle non sono facili da ottenere se ti inimichi l'Arma.
Dulcis in fundo, facciamo notare che nessuno dei negozi, o dei proprietari delle auto, o delle bancarelle, si è costituito parte civile, neanche AN per l'AN point. O nessuno ci ha perso nulla, oppure c'è qualcosa che non quadra...
...Il pm ben sapendo di non poter provare nessun concorso materiale da parte di nessuno degli imputati (per i quali non c'è nessuna prova di aver contribuito né direttamente né indirettamente a un singolo atto di danneggiamento o di rapina, figuriamoci di devastazione e saccheggio), ha pensato di uscire dal cilindro il concetto del concorso morale, secondo il quale è sufficiente per concorrere rafforzare il proposito criminoso di altri attraverso i propri atteggiamenti o la propria condotta. In primo luogo se non c'è il reato di devastazione e saccheggio risulta difficile capire come concorrere nel realizzarlo, ma anche se ci fosse, come dice l'avvocato Mazzali “sarà necessario qualificare la condotta alla quale io come imputato ho concorso, seppure moralmente”. Ma il pm non è riuscito a dimostrare nessuna condotta di danneggiamento, né di altro tipo, e non è neanche riuscito a dimostrare che gli imputati abbiano contribuito in alcun modo a uno qualsiasi di questi comportamenti.
In pratica il pm ritiene che la mera presenza in piazza documentata con la volontà di partecipare al corteo rappresenti un concorso morale con chi ha compiuti i danneggiamenti, per lui qualificabili (e su questo abbiamo già ampiamente argomentato contro) come fattispecie del reato di cui al 419 del codice penale.
Una tesi contro cui la nostra Costituzione si ribella, non solo perché “la responsabilità penale è personale”, ma anche perché in Italia fino a prova contraria esiste il “diritto di manifestare”. Tant'è che lo stesso tribunale del riesame, nel rilasciare alcune delle persone per cui lo stesso pm ha chiesto l'archiviazione, e che hanno partecipato alla manifestazione senza però essere state imputate di devastazione e saccheggio, dichiara: “anche ritenendo accertata da un lato la presenza in corso buenos aires, presenza qualificata dalla partecipazione alla manifestazione, non sono sufficienti a formare un grave quadro indiziario per giustificare la reclusione”. In pratica: non basta essere al corteo per essere responsabili di concorso morale come vorrebbe il pm. E in effetti è il pm stesso che chiederà per diverse persone l'archiviazione pur essendo provata la loro presenza alla manifestazione...Perché due pesi e due misure?
...Le prove schiaccianti che qualificherebbero la mera presenza alla manifestazione come concorso morale per il pm sono due: la consapevolezza della convocazione via Internet e il comportamento uniforme avuto dagli arrestati, particolarmente nel caso delle 19 persone arrestate in corso Buenos Aires, 15...
..Le stesse immagini utilizzate durante il processo, rendono chiaramente merito alla tesi difensiva che vede le persone responsabili solo di aver partecipato a un corteo poi degenerato, e al massimo responsabili di ordinarie situazioni di ordine pubblico, non certo riconducibili al reato di devastazione e saccheggio.
In tutti i casi le persone non vengono ritratte durante alcun episodio di danneggiamento o di altro genere che non la mera presenza travisata. Le persone con le posizioni più gravi (che farebbero sorridere se si trattasse di una resistenza a pubblico ufficiale e non di devastazione e saccheggio) sono quelle ritratte mentre compiono un singolo lancio di sassi, difficilmente categorizzabile come un comportamento sufficiente a qualificare la fattispecie del reato 419 c.p. Facciamo notare che nella stragrande maggioranza di questi ultimi casi il riconoscimento è ben più che dubbio e basato su elementi talmente generici che in una qualsiasi folla di più di cinquanta persone potreste trovare più di una persona corrispondente alla descrizione..."
Inserito da Anonimo il Ven, 03/07/2009